IL DANNO DELLA PERDITA DELLA VITA NON E’ RISARCIBILE.
Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di risarcimento proposta da un uomo per il decesso del figlio e della moglie in un incidente stradale, il Tribunale però rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita del diritto alla vita patito dal figlio e a lui trasmesso per successione, e tale decisione veniva confermata anche dalla Corte d’Appello, per la quale il ragazzo era deceduto pochissimo tempo il sinistro e non vi era dunque contezza del fatto che in tale periodo fosse cosciente. La decisione veniva impugnata dinanzi la Corte di Cassazione, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale per il quale non era risarcibile nel nostro ordinamento il danno da perdita della vita, poiché non era sostenibile che un diritto sorgesse nello stesso momento in cui si estingueva chi dovrebbe esserne titolare. Il ricorrente invocava però un precedente giurisprudenziale che riconosceva la risarcibilità del danno da perdita della vita e che risultava però isolato e superato dal summenzionato insegnamento delle Sezioni Unite. La Corte dunque rigettava il ricorso, ed escludeva la risarcibilità del c.d. “danno da perdita della vita”, poiché la morte di una persona poteva costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive va ma non per chi veniva a mancare.
(Corte di Cassazione, ord. n. 13261/20, dell’1.7.2020)
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