TRAUMA CRANICO NELL’UTILIZZO DI UN’ATTRAZIONE: IL PARCO ACQUATICO NON E’ RESPONSABILE.
Una donna, dopo una giornata in un parco di divertimenti acquatico, sosteneva che dopo avere utilizzato una specifica attrazione avesse riportato un grave trauma cranico per un forte impatto con l’acqua.
Il Tribunale accoglieva la sua domanda di risarcimento danni, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, revocando il risarcimento, sostenendo che l’attrazione non fosse pericolosa e e che fosse conforme agli standard previsti per questo tipo di strutture. La donna non ci stava e ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata applicazione da parte dei giudici della norma relativa al danno extracontrattuale da cose in custodia.
Secondo la Corte, il danno fisico subito dalla ricorrente si era verificato a prescindere dall’impatto avvenuto sull’attrazione acquatica, ma la lesione vascolare si era presentata per altri problemi di salute, di fatto nel giudizio di risarcimento del danno da cose in custodia, il custode non risponde anche se resta ignota la causa del danno.
Dunque la Corte di Cassazione confermava la decisione della Corte d’Appello che revocava il risarcimento danni, e rigettava il ricorso della donna.
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., n. 22593 del 19.7.2022
0 commenti