SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALLA VISITA MEDICA: IMPIEGATA LICENZIATA.
Un’impiegata amministrativa veniva licenziata per giusta causa, a seguito del suo rifiuto di sottoporsi alla visita medica prevista a livello aziendale.
La vicenda giudiziaria arrivava fino in Cassazione, dove l’impiegata, proponeva ricorso per Cassazione. In primis, veniva precisato che la visita medica di idoneità prevista per la lavoratrice, che nel caso di specie era stata programmata per un cambio delle sue mansioni, non era un adempimento facoltativo, ma dovuto e prodromico all’assegnazione di nuove mansioni. Il rifiuto della lavoratrice non era assolutamente giustificabile, dal momento in cui il datore di lavoro si era semplicemente limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti.
Al massimo, la dipendente avrebbe potuto impugnare un eventuale esito della visita, se l’avesse fatta, nel caso in cui non avesse condiviso l’esito finale o avesse comportato un demansionamento. Invece, la ricorrente si era lamentata della sproporzione fra la condotta contestata e la sanzione inflitta con il licenziamento, ma tale questione riguardava il merito della controversia e non una questione di legittimità, e pertanto non censurabile dalla Cassazione, la quale, dunque, rigettava il ricorso.
Cass. civ., sez. lav, ord., n. 22094 del 13.7.2022
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