MAREA DI MESSAGGI E LETTERE PER RECUPERARE IL RAPPORTO CON L’EX MOGLIE: E’ STALKING.
I giudici di primo e secondo grado ritenevano colpevole per il reato di stalking l’ex marito della donna, destinataria di molteplici messaggi e lettere che l’uomo le scriveva nella speranza di recuperare il rapporto. La sanzione veniva stabilita in tre anni di reclusione, unitamente al risarcimento del danno a lei dovuto quantificato in 18.000 euro.
L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove il suo legale cercava di sostenere che nel caso di specie non potesse parlarsi di stalking, ma di comportamenti che si traducevano in un serrato corteggiamento amoroso mirato a riallacciare il rapporto sentimentale con la donna.
La Cassazione non si lasciava convincere dalla tesi difensiva. La donna si era determinata alla separazione proprio in ragione della progressione degli atteggiamenti persecutori e minacciosi tenuti ai suoi danni dal marito, comportamenti concretizzatisi in messaggi, telefonate, lettere e violazioni di domicilio, comportamenti tali da generare in lei paura, causandole crisi di ansia e costringendola ad abbandonare il proprio domicilio, tenuto segreto addirittura agli inquirenti.
Si configurava il reato di stalking, e non quello di molestie, solo qualora le condotte molestatrici fossero idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussisteva il reato di molestia ove i comportamenti disturbanti si limitavano ad infastidire la vittima. Nel caso di specie la donna aveva subito per mano dell’ex marito una vera e propria persecuzione, generatrice in lei di ansia e paura, mandandole messaggi numerosi, ripetitivi e recriminatori nei suoi confronti, la quale chiedeva di essere lasciata in pace.
La Cassazione quindi confermava la condanna a tre anni di reclusione, e l’ammontare del risarcimento danni a 18.000 euro.
Cass. pen., sez. V, n. 26182 del 7.7.2022
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