TRADISCE LA MOGLIE CON LA COGNATA: REVOCATE PER INGRATITUDINE LE DONAZIONI FATTE DALLA DONNA NEI SUOI CONFRONTI.
Una donna agiva in giudizio chiedendo di revocare per ingratitudine alcune donazioni indirette mobiliari ed immobiliari da lei effettuate in favore del marito. Secondo la moglie, il marito aveva commesso nei suoi confronti una ingiuria grave, intrattenendo una relazione extraconiugale con la cognata (moglie del fratello della donante). Peraltro, la relazione si era sviluppata nell’azienda della donna, in cui lavoravano sia il marito, che il fratello che la cognata.
Tribunale e Corte d’Appello accoglievano la richiesta di revoca delle donazioni, essendo provata l’ingiuria grave realizzata dall’uomo ai danni della moglie. L’elemento dell’ingiuria grave non poteva essere ravvisato direttamente al verificarsi dell’adulterio, ma nella vicenda in esame erano le modalità con cui l’adulterio era stato consumato a determinare la gravità dell’ingiuria, in quanto la relazione extraconiugale era stata intrattenuta dall’uomo con la moglie del fratello della donante e in un contesto che andava a minare, oltre alla stabilità del rapporto coniugale, anche quella familiare, essendo palesi le ripercussioni provocate dalla scoperta del tradimento su tutto il tessuto familiare della donna, non limitandosi al mero ambito matrimoniale. L’adulterio si era sviluppato all’interno dell’azienda di famiglia, cosicché la scoperta del tradimento era inevitabilmente divenuta nota anche tra gli altri dipendenti e colleghi, riverberando l’infedeltà dell’uomo nell’ambito lavorativo, con evidente e innegabile ulteriore pregiudizio per la dignità della moglie.
L’uomo ricorreva in Cassazione, sostenendo che il rapporto tra il proprio cliente e la moglie era già entrato in una crisi non più reversibile, quindi l’adulterio non era stato la causa della crisi, bensì la sua conseguenza e la relazione extraconiugale era stata intessuta con modalità tali da essere mantenuta segreta. Questo dettaglio era fondamentale, poiché si aveva ingiuria grave quando si era tenuto pubblicamente un comportamento di disistima, avversione e irriconoscenza nei confronti del soggetto donante.
La Corte però non condivideva la tesi difensiva e confermava la revoca della donazione, in quanto la circostanza che l’adulterio fosse maturato all’interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi e il fatto che si fosse sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo valevano a connotare in termini di gravità l’offesa all’onore patita della donna e ad evidenziare nell’uomo un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della moglie.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 19816 del 20.6.2022
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