DOPO LA SEPARAZIONE DALLA MOGLIE SCOPRE CHE ERA ISCRITTA AD UN SITO DI INCONTRI: NON C’E’ COMUNQUE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Tribunale e Corte d’Appello ritenevano che la separazione personale dei coniugi non fosse collegabile alla presunta infedeltà della moglie e quindi rigettavano la richiesta di addebito avanzata dal marito. Dalla produzione documentale delle parti non emergeva che la moglie fosse effettivamente iscritta, durante il matrimonio, a siti di incontri, come riferito dal marito, e non era stata comunque fornita la prova dell’efficienza causale del comportamento addebitato alla moglie sulla crisi matrimoniale.
Anche la Cassazione evidenziava l’impossibilità di addebitare alla moglie la separazione coniugale, in primis perché non era stato provato che l’iscrizione della donna a siti di incontri fosse antecedente, e in secondo luogo, mancava la correlazione causale tra l’infedeltà della donna e la crisi matrimoniale, visto e considerato che l’uomo aveva dichiarato di essersi avveduto della iscrizione della consorte a siti web di incontri in epoca successiva al deposito del ricorso per separazione, e quindi la volontà di separarsi non sorgeva sicuramente da quello, non avendo provato che il sospetto del tradimento subito per mano della moglie si fosse insinuato in lui prima della proposizione della domanda di separazione. La relazione di un coniuge con altri partner rendeva addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui era coltivata la relazione e dell’ambiente in cui vivevano i coniugi, desse luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanziava in un adulterio, comportava offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. La Corte rigettava dunque il ricorso.
Cass. civ., sez. VI – 1, ord., n. 16822 del 24.5.2022
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