PRELIEVO ILLECITO AL BANCOMAT: E’ LA BANCA A DOVER DIMOSTRARE CHE L’OPERAZIONE E’ RICONDUCIBILE AL CLIENTE.
La titolare di un conto corrente presso un ente postale sporgeva denuncia in conseguenza del furto del bancomat subito mentre prelevava allo sportello. La donna denunciava che le telecamere di sorveglianza della filiale presso cui risultavano essere state prelevate le somme non avevano rilevato alcun accesso allo sportello, con la conseguenza che il codice di accesso alla carta era stato acquisito grazie ad una falla nel sistema informatico dell’istituto.
Il Giudice di Pace, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, riteneva responsabile l’ente postale in ordine al prelievo effettuato sul conto corrente del cliente, in quanto non aveva adottato le misure di sicurezza idonee, e non era riuscito a dimostrare la riconducibilità del prelievo alla volontà della ricorrente, né a provare la negligente custodia sia della carta, sia del pin, da parte di quest’ultima. Ai sensi di legge, è infatti la Banca a dover dimostrare la riconducibilità dell’operazione al cliente, gravando su di essa l’onere di dimostrare che l’operazione posta in essere illecitamente dal terzo fosse stata effettuata correttamente e che non vi fosse stata anomalia che avesse consentito l’operazione fraudolenta. Il Giudice evidenziava che non era il cliente a dover dimostrare l’onere di avere la diligente custodia del bancomat, in quanto, in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, era del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di una utilizzazione dei codice di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile a dolo o a grave negligenza del titolare.
Dunque, in caso di furto del bancomat e conseguente prelievo illecito di somme dal conto del titolare, la banca doveva rimborsare il cliente se non dimostrava che il prelievo fosse dovuto a colpa grave di quest’ultimo.
Il Giudice di Pace condannava l’ente postale al rimborso della somma illecitamente prelevata e delle spese del giudizio a favore della donna
G.d.P. Ferrentino, sez. civile, sent., del 10.2.2022
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