L’AUTORITA’ GARANTE SUL TELEMARKETING SELVAGGIO.
Così le conclusioni dell’AG sul caso C-129/21 del 28 aprile sono attualissime e sono di poco successive all’autonoma decisione di Google di eliminare gli indirizzi, i recapiti telefonici ed in generale tutti quei dati riconducibili all’account (ad esempio conti bancari) dai propri motori di ricerca per tutelare la privacy e la sicurezza degli account personali.
L’azione giudiziaria veniva promossa da un abbonato belga che, stanco del telemarketing selvaggio, aveva chiesto alla ditta ricorrente (società di telecomunicazione gestrice degli elenchi telefonici pubblici) la rimozione dei propri dati, esercitando il diritto di cancellazione. La ditta includeva i dati di contatto dei propri abbonati, nonché quelli che riceveva da altri operatori di telecomunicazioni, in due elenchi elettronici belgi, nonché in due servizi d’informazione telefonici da essa forniti. Essa trasmetteva tali dati ad un altro fornitore di elenchi. Teneva, poi, due registri elettronici distinti in uno indicava tutti coloro che revocavano il consenso al trattamento dei dati, nell’altro chi voleva essere inserito in questi elenchi. L’abbonato malgrado le numerose richieste di cancellazione e le relative assicurazioni della stessa non era stato cancellato e continuava a ricevere telemarketing molesto, sicché si era rivolto al Garante della Privacy belga.
Dall’intervento dell’AG emergeva che fosse sempre necessario il pieno, espresso e consapevole consenso dell’interessato per il trattamento dei dati e l’inserimento degli stessi in elenchi. Il fornitore di elenchi e l’operatore telefonico avevano il dovere di ottenere il consenso informato del cliente, potendo essere richiesto un consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome. La legge sulla privacy consentiva, difatti, la rettifica, la rimozione e la cancellazione dei dati.
Conclusioni dell’AG sul caso C-129/21 (EU:C:2022:332) del 28 aprile 2022
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