DIFETTI DELL’AUTO POCO DOPO L’ACQUISTO, IL VENDITORE E’ RESPONSABILE?
La donna acquistava un’auto usata, e poco dopo si accorgeva di gravi vizi occulti, regolarmente denunciati ma non riparati dalla società venditrice, si rivolgeva dunque al Tribuna per il risarcimento del danno corrispondente alle somme spese per il ripristino del mezzo e al disagio subito. Il Tribunale rigettava però la domanda accogliendo la tesi del convenuto secondo cui il vizio era stato causato da un uso anomalo del mezzo che al momento della consegna era perfettamente funzionante. La Corte d’Appello confermava la decisione sottolineando che i vizi si erano manifestati a distanza di 3 mesi dall’acquisto e che la donna aveva ammesso un uso anomalo del veicolo. La donna ricorreva in Cassazione, la giurisprudenza era giunta a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso avesse natura presunta e non oggettiva in quanto prescindeva dall’accertamento della colpevolezza del produttore ma non dalla dimostrazione del difetto nel prodotto. Pertanto, il consumatore doveva dare prova del collegamento causale tra difetto e danno, dopodiché spettava al produttore fornire prova liberatoria. Ma, in virtù della direttiva 1999/44/CE nel rimarcare i diritti del consumatore, sottolineava il principio di gratuità e prevede espressamente che la normativa nazionale poteva solo prevedere l’onere per il consumatore di denunciare il difetto di conformità con comunicazione tempestiva al venditore entro il termine di due mesi dalla scoperta. Era dunque indiscussa l’applicabilità della disciplina a favore del consumatore e il relativo regime probatorio agevolato, il ricorso risultava fondato, la Corte cassava dunque la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’Appello che dovrà applicare i principi secondo cui in tema di vendita di beni di consumo. Si presumeva che i difetti di conformità che si manifesassero entro 6 mesi dalla consegna del bene, fossero sussistenti già a tale data, sicché era onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
(Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 13148/20; del 30.6.2020)
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