PALPEGGIAMENTI ALL’ALLIEVA: IL RAPPORTO AMICALE E PARITARIO TRA PROF E ALLIEVA NON RENDE MENO GRAVE L’EPISODIO.
Il professore che palpeggia il sedere di una giovane studentessa è colpevole di violenza sessuale. Il rapporto amicale e paritario professore-allievi non rende, infatti, meno grave l’episodio. Condannato in primo e secondo grado, il professore non ci sta e ricorre in Cassazione, in particolare tenta di ridimensionare la condotta imputatagli: i toccamenti avevano sì attinto la giovane allieva in una zona erogena ma non ne avevano compromesso in alcun modo la libertà sessuale e comunque non erano animati da bramosia, ma costituivano, piuttosto, espressione di una modalità di agire informale del docente, finalizzato all’instaurazione di un rapporto amicale e paritario con gli allievi, come confermato da taluni di essi.
La Cassazione non condivideva, però, la linea difensiva del docente, e confermava la condanna di violenza sessuale. Gli atti in concreto compiuti dall’uomo, consistiti in plurimi toccamenti dei glutei di un’allieva e caratterizzati, viste le parti del corpo attinte, da un’indubbia connotazione sessuale, peraltro chiaramente percepita dalla giovane studentessa. In sostanza, l’intrinseca natura degli atti, la rapidità con cui sono stati compiuti, la loro reiterazione, il contesto scolastico in cui si collocavano e la percezione della loro portata invasiva avuta dalla vittima portano a escludere, sul piano logico, che li si potesse ritenere espressione di un modo di agire informale, finalizzato all’instaurazione di un rapporto amicale e paritario con gli allievi.
Era dunque logico parlare di violenza sessuale, la quale comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale.
La Corte dunque rigettava il ricorso del docente.
Cass. pen., sez. III, sent. n. 13682 dell’11.4.2022
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