MANOMISSIONE DEL CONTACHILOMETRI: POSSIBILE RISOLVERE IL CONTRATTO DI VENDITA DELL’AUTO USATA.
Nel caso di specie, in caso di non facile riconoscibilità della manomissione del contachilometri, non incombendo sulla società operante nel settore dell’acquisto e della vendita di autoveicoli l’onere di verificare la condizione della merce con apposite attrezzature, ci si è domandati se il contratto di vendita fosse risolvibile. Ai sensi della disciplina sui vizi della cosa venduta, prevista dal codice civile, non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa, parimenti non è dovuta se i vizi sono di per loro facilmente riconoscibili, a meno che il venditore stesso non abbia dichiarato che la cosa fosse esente da vizi. Altresì, in ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore non è dunque tenuto al risarcimento dei vizi facilmente riconoscibili dal cliente, che avrebbe potuto appurarli con una verifica della relativa condizione eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica. Ai fini dell’esclusione della garanzia, non è richiesto il requisito dell’apparenza, ma quella della facile riconoscibilità del vizio, e tale onere non può essere richiesto al compratore. Nel caso specifico, il vizio dell’alterazione del contachilometri era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico. Quindi non poteva escludersi l’operatività della garanzia, in quanto tale eventualità poteva verificarsi solo quando l’acquirente fosse posto nella condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione non verificatasi al momento della compravendita, ma solo successivamente.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 12606 del 20.4.2022
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