MULTE A RAFFICA AI PASSEGGERI: NESSUN LICENZIAMENTO PER IL CAPOTRENO INTRANSIGENTE.
Protagonista della vicenda un capotreno estremamente intransigente con i viaggiatori, il quale era stato capace di riscontrare nei titoli di viaggio175 irregolarità in due anni, con conseguente vantaggio economico per lui, consistito in provvigioni per circa 400 euro nel corso dei due anni, superiori a quelle contrattualmente previste.
I giudici avevano ritenuto che non fosse a lui addebitale una condotta fraudolenta mirata a frodare l’azienda. Nonostante gli errori da lui compiuti nel controllo dei biglietti, difatti, poteva parlarsi solo di comportamento imprudente, frutto di un eccesso di zelo nello svolgimento della propria mansione, e non di un atteggiamento volto a frodare la società per cui lavorava, tale da meritare il licenziamento. I Giudici di merito, dunque, davano ragione al capotreno e annullavano il licenziamento, sancendo il ritorno alle sue mansioni. Pur essendo emerso uno zelo non comune del capotreno, inflessibile ed estremamente puntiglioso nell’elevare contravvenzioni, gli elementi probatori raccolti non consentivano di configurare una condotta dolosa o fraudolenta costituente reato con finalità esclusive di lucro, né la malafede contro l’azienda ma, semmai, un comportamento di imprudenza e di negligenza attestata da oggettivi errori nello svolgimento dell’attività di controllo dei biglietti. Dunque, il guadagno di maggiori provvigioni, per una somma modesta, se spalmata nel biennio, era da ritenere, un effetto indiretto dell’eccesso di zelo del dipendente. Veniva dunque ritenuta eccessiva la misura adottata dall’azienda, ossia il licenziamento del capotreno, una volta accertata la mancanza del dolo diretto finalizzato all’appropriazione di somme o a danneggiare l’azienda.
Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla società, la quale rigettava il ricorso, confermando la reintegrazione sul posto di lavoro del capotreno.
Cass. civ., sez. lav, sent., n. 12789 del 21.4.2022.
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