SCONTRO CON VEICOLO MILITARE IN SERVIZIO, AUTOMOBILISTA RESPONSABILE.
Tribunale e Corte D’Appello consideravano un automobilista responsabile dell’incidente avvenuto con un veicolo militare in servizio.
L’uomo ricorreva in Cassazione sostenendo che il militare non avesse osservato le regole di prudenza e diligenza nella manovra.
La Suprema Corte, condivideva le valutazioni effettuate nei gradi precedenti.
Si evidenziava, infatti, come l’avvenuta accensione dei lampeggianti con annesso dispositivo sonoro ed una lunga serie di veicoli da superare, negasse l’ipotesi d’imprudenza e mancata diligenza rimproverata al militare.
A ciò si aggiungeva il mancato rispetto dell’obbligo di precedenza da parte del privato cittadino nell’immettersi nel traffico.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, rigettava il ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3535/19)
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