FURTO DELL’OROLOGIO DI VALORE DALL’ARMADIETTO, NESSUNA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA PALESTRA.
In seguito alla sottrazione dell’orologio di valore dall’armadietto dello spogliatoio (chiuso con codice segreto) della palestra, un uomo conveniva in giudizio il titolare della struttura sportiva, ai fini di accertare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della parte convenuta ed ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patrimoniali da lui patiti.
Il tribunale riteneva il ricorso infondato.
La struttura sportiva veniva equiparata all’albergo per le norme che regolano il deposito.
Si applicavano, pertanto, alla fattispecie in esame, la responsabilità per le cose portate in albergo e per le cose consegnate all’albergatore.
Il Tribunale evidenziava come il gestore della palestra rispondesse, in primo luogo, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto, nei limiti di ciò di cui era opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione ed entro il valore di dieci volte il prezzo d’ingresso giornaliero.
In secondo luogo, che fosse illimitatamente responsabile solamente nel caso di affidamento di beni in custodia, in apposita cassetta di sicurezza.
Nel caso di specie, non poteva considerarsi diligente, l’aver riposto l’orologio di valore all’interno dell’armadietto di uno spogliatoio non adeguatamente sorvegliato.
L’uomo consapevole dell’insidia avrebbe potuto affidare l’oggetto al titolare della palestra inserendolo nelle apposite cassette di sicurezza.
Per questi motivi, ritenendo integrata la colpa del cliente, il Tribunale rigettava il ricorso.
Trib. Milano, sez. X, sent. 2 novembre 2021, n. 8865
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