BUCA CONOSCIUTA, AVVISTABILE E VELOCITÀ ECCESSIVA, COLPEVOLE L’AUTOMOBILISTA
Un automobilista vittima di un incidente causato dalla presenza di una buca al centro della carreggiata lungo una strada nella zona del Salernitano, citava in giudizio il comune.
In primo grado i giudici ritenevano l’ente locale responsabile.
Visione opposta, invece, quella dei giudici d’Appello.
Innanzitutto il sinistro si era verificato lungo un tratto stradale in cui la disconnessione del manto era molto vasta e ben visibile.
In secondo luogo la buca non era profonda e, peraltro, era chiaramente avvistabile al centro della carreggiata.
A ciò si aggiunga, poi, l’andatura tenuta dall’automobilista, sostenuta ed oltre i limiti di velocità.
Tuttavia, l’elemento determinante risultava essere la constatazione che il luogo del sinistro gli fosse ben noto, poiché residente nelle immediate vicinanze.
Per i giudici di secondo grado è evidente, quindi, la colpa dell’automobilista.
L’uomo ricorreva per Cassazione lamentando la scarsa percepibilità e mancata segnalazione della buca, e, inoltre, l’assenza di nesso causale tra la condotta di guida e l’incidente.
Per i Giudici di terzo grado il nesso causale sussiste.
La condotta del conducente del veicolo, ovvero la facilità nell’avvistare la buca e la velocità non consentita della vettura, ha causato l’incidente.
Per questi motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e confermava la sentenza di secondo grado.
Cass. Civ., sez. VI – 3, ord., 24 febbraio 2022, n. 6240
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