SOTTRAZIONE DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO, REATO
Il Tribunale condannava un uomo per aver sottratto due beni immobili di sua proprietà, sottoposti a pignoramento trasferendoli per atto pubblico a sua moglie.
Il difensore dell’uomo ricorreva per Cassazione sostenendo che in assenza di trascrizione del pignoramento non fosse sufficiente la semplice notifica dello stesso per integrarsi il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Nel caso di specie, in presenza di orientamenti differenti, il Collegio riteneva di aderire all’opzione interpretativa secondo cui in materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, notifica e trascrizione, si strutturava progressivamente.
Mentre la notificazione dell’ingiunzione al debitore segnava l’inizio del processo esecutivo, la trascrizione aveva la funzione di completare il pignoramento.
Trattasi di due momenti separati ma necessari l’uno per l’altro per la buona riuscita dell’atto esecutivo.
Il rapporto tra creditore e debitore si considera instaurato fin dalla notifica del pignoramento.
Ne consegue che il pignoramento, per ciò che attiene ai doveri del debitore, debba considerarsi perfezionato con la notifica. Il debitore che sottrae il bene pignorato non potrebbe difendersi allegando la mancata trascrizione, poiché questo adempimento riguarderebbe solo il conflitto tra creditore pignorante e i terzi acquirenti.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, evidenziava come integrasse il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l’atto di disposizione di un bene immobile compiuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento, ma prima della trascrizione nei registri immobiliari.
Cass. Pen., sez. VI, dep. 16 febbraio 2022, n. 5538
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