SCIPPARE L’ANZIANO, DA ACCERTARE L’AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA
La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale, con la quale l’imputato veniva condannato per furto con strappo, aggravato perché commesso ai danni di una donna, all’epoca dei fatti ottantacinquenne, appena uscita dalla posta.
L’imputato ricorreva per Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, dell’applicazione dell’aggravante della minorata difesa riferita all’età anagrafica della vittima.
Il ricorso si riteneva fondato.
La Corte di Cassazione, infatti, affermava che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’uomo abbia profittato, debbano tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità della vittima, non essendo sufficiente il dato anagrafico.
Certamente, evidenziava la Suprema Corte, la commissione del reato in danno di soggetto anziano potrebbe risultare idonea ad integrare la minorata difesa, ma risultava necessario porre in essere una specifica indagine circa la possibilità di tale circostanza di ostacolare la pubblica o privata difesa dell’anziano.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante presa in considerazione e rinviava ad altra sezione della Corte d’Appello per la suddetta indagine.
Cass. Pen., sez. V, ud. 10 dicembre 2021, n. 4273
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