I genitori di un alunno convenivano dinanzi al Tribunale di Cosenza la titolare della scuola materna frequentata dal figlio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal minore durante l’orario scolastico quando, richiamato dall’insegnante per recarsi in bagno, era sfuggito al suo controllo ed era caduto riportando un taglio sul mento, causato dal violento impatto con un oggetto dalla forma tagliente ed affilata. La scuola si costituiva in giudizio e sosteneva che l’incidente si fosse prodotto a causa di un evento improvviso che non avrebbe potuto essere evitato dal controllo dell’insegnante.
I Giudici di primo grado rigettavano la domanda in quanto dal quadro probatorio emergeva che l’insegnante non avesse potuto impedire il fatto in considerazione del comportamento anomalo, improvviso ed imprevedibile del bambino. I genitori impugnavano la pronuncia dinanzi la Corte d’Appello, la quale accoglieva la loro domanda ritenendo che l’evento dannoso si fosse verificato per l’esclusiva responsabilità dell’insegnante, la quale non aveva adeguatamente vigilato sul minore e non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento.
L’istituto scolastico ricorreva in Cassazione, la quale affermava che in tema di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non aveva natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determinava l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorgeva a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisse della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procurasse danno a se stesso. Tra insegnante e allievo si instaurava un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assumeva anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procurasse da solo un danno alla persona. Dinanzi ad un danno da autolesione, l’attore doveva provare che il danno si fosse verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull’istituto incombeva l’onere di dimostrare che l’evento dannoso fosse stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.
Nel caso in questione, in secondo grado si era accertato che l’insegnante non si era avvicinata per prendere la mano del minore, né si era attivata prontamente per fermare la sua corsa, a fronte di un comportamento del bambino altamente prevedibile date la sua età e le sue condizioni psico-fisiche, dunque di conseguenza, aveva preso una decisione conforme alla legge accogliendo l’appello dei genitori. Il ricorso veniva dunque dichiarato inammissibile dalla Corte.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 36723 del 25.11.2021
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