Un uomo ed una donna finivano sotto processo per aver maltrattato i due cani di cui erano i proprietari, avendoli lasciati in macchina per tre ore nella notte di Capodanno del 2017, in una vettura chiusa e parcheggiata sulla pubblica via.
A seguito della segnalazione di alcuni passanti erano intervenute le forze dell’ordine, le quali avevano registrato che gli animali erano bloccati all’interno di un abitacolo poco spazioso, che impediva loro un congruo movimento, e per giunta senza ciotole per l’acqua, risultando evidentemente nervosi. I Giudici di merito condannavano i due con una multa di 4000 euro.
Ricorsi in Cassazione, tramite il loro legale, sostenevano che nessuna dimostrazione era stata fornita in ordine alle presunte gravi sofferenze patite dai due cani, in quanto un’autovettura non era di certo un luogo insalubre, ma al contrario garantiva un’idonea protezione dalle intemperie.
Secondo la Corte di Cassazione, però, l’abitacolo di un’autovettura non era di per sé un ambiente insalubre e, come tale, incompatibile con la natura degli animali domestici, ma non poteva ignorarsi che si trattava pur sempre di un ambiente diverso dal loro habitat naturale e, comunque, di dimensioni anguste. Inoltre, la durata dello stazionamento degli animali all’interno della vettura e le condizioni complessive, causate dall’incuria e dalla negligenza dei padroni, avevano inciso sulla sensibilità dei due cani. Essendosi appurati dettagli inequivocabili e fondamentali, ossia la permanenza dei due cani di grossa taglia nell’auto per oltre tre ore, un abitacolo di esigue dimensioni, il mancato rinvenimento di ciotole per l’acqua, e, infine, che l’episodio si era verificato in una notte invernale, senza adeguata protezione per gli animali dalle intemperie, data l’impossibilità per loro di movimento e di soddisfacimento delle più elementari necessità fisiologiche, l’episodio aveva rappresentato una forma di detenzione incompatibile con la natura degli animali, tale da arrecare loro gravi sofferenze, pertanto la Corte non poteva che confermare la condanna dei due padroni.
Cass. pen., sez. III, n. 36713 dell’8.10.2021
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