Il padre di una bambina di 11 anni, agiva in giudizio convenendo la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini obbligatori per legge ed anche altri vaccini non obbligatori ma utili per la tutela della sua salute, ma non solo: si opponeva anche ad effettuare i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Il padre, quindi, chiedeva al Tribunale di Milano di essere autorizzato a vaccinare la figlia anche a fronte del mancato consenso o dissenso materno, e quindi a prestare l’assenso affinché la figlia minore potesse ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, oltre alle vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento dei dodici anni di età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia potesse effettuare, ogni volta che fosse necessario, il tampone anti-COVID. Il Tribunale di Milano ribadiva che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati erano obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni come anti-poliomielitica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, trattandosi di un obbligo di legge, la cui violazione prevede una sanzione amministrativa.
Per ciò che riguardava invece il vaccino anti-Covid si ribadiva il fatto che si trattasse di vaccini raccomandati dalla scienza medica a livello internazionale a tutela della salute della popolazione.
Pertanto il Tribunale autorizzava il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che fosse necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia avrebbe compiuto 12 anni, a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se fosse necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra.
Trib. Milano, sez. IX, decreto del 13.9.2021
0 commenti