ANCHE SE L’INCIDENTE E’ AVVENUTO IN UNA STRADA PRIVATA E’ POSSIBILE L’AZIONE DIRETTA CONTRO L’ASSICURAZIONE
Un bambino moriva nel 2008 dopo essere stato investito dal camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione. I genitori della vittima agivano in giudizio contro l’Assicurazione del veicolo investitore nonché del proprietario dello stesso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale conseguenti alla morte del piccolo. La domanda dei genitori veniva rigettata dal Tribunale e la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello, in entrambi i gradi i giudici concordavano con l’interpretazione costante della giurisprudenza secondo cui il sinistro non era coperto dalla assicurazione r.c.a. essendo avvenuto in area privata il cui accesso era limitato a un numero determinato di persone.
I genitori ricorrevano in Cassazione, la quale a Sezioni Unite si pronunciava, statuendo che il principio per cui in tutti i casi in cui un incidente fosse occorso in un’area privata ove l’accesso non fosse consentito ad un numero indeterminato di persone (quindi non equiparabile a strade pubbliche), alla vittima non veniva riconosciuta azione nei confronti dell’assicuratore di r.c.a. per il risarcimento dei danni subiti, si poneva in contrasto con il diritto europeo, il quale non poneva questo limite. Secondo la Corte di Giustizia Europea, infatti, la nozione di “circolazione dei veicoli” contenuta nella Direttiva costituiva una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la cui interpretazione non poteva essere rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, e che essa non era limitata alle ipotesi di circolazione stradale, rientrando in tale nozione qualunque uso di un veicolo purché conforme alla funzione abituale dello stesso.
La Cassazione quindi estendeva la nozione di circolazione di veicoli fino a ricomprendere ogni utilizzo o possibile utilizzo conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto così da garantire ai soggetti danneggiati una tutela piena ed effettiva ed in coerenza con la funzione sociale propria del sistema assicurativo complessivamente considerato.
L’assicurazione R.C.A. operava, e l’azione diretta verso l’assicuratore spettava, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrevano da uso dell’auto in zone private. La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico doveva intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo potesse essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. La Corte quindi accoglieva il ricorso dei genitori del minore deceduto.
Cass. civ., sez. Unite, sent. n. 21983 del 30.7.2021
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