SENTENZA DEL GIORNO – 27/09/2021

da | Set 27, 2021 | SENTENZA DEL GIORNO - AGOSTO 2021

E’ POSSIBILE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL MARITO PER CIO’ CHE POSTA SU FACEBOOK

Il Tribunale di Rimini accoglieva la domanda della moglie di addebito della separazione, nonché di un assegno di mantenimento per sé e per i figli da porre a carico del marito. Ai fini dell’addebito, rilevava, in particolare, quanto pubblicato dall’uomo sul proprio profilo Facebook, ossia foto che lo ritraevano in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna e scansioni di biglietti aerei a nome di entrambi. Il Tribunale di Rimini riteneva quindi possibile l’addebito della separazione a carico del marito per aver lo stesso ufficializzato la relazione extraconiugale tramite il profilo Facebook. Già precedentemente altri Tribunali avevano seguito tale orientamento, ad esempio quello di Bari aveva dichiarato l’addebito della separazione alla moglie che aveva postato su Facebook alcuni selfie con il nuovo compagno, ritenendo che rendere nota la nuova relazione sui social comportasse necessariamente la consapevolezza di violare, con tale comportamento, i doveri coniugali.

Era dunque configurabile un addebito per violazione del dovere di fedeltà anche nel caso in cui il coniuge si comportasse sui social come se non fosse sposato o, almeno, dando l’apparenza di non esserlo, dichiarando sul proprio profilo Facebook di non essere coniugato e di essere interessato ad altre donne o ad altri uomini. Il Tribunale riteneva infatti che il solo fatto di definirsi “single” sul proprio profilo, ledesse la dignità del partner in quanto ciò rappresentava un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto coniugale.

Tutto ciò veniva ribadito alla stregua di un orientamento della Cassazione secondo il quale, in materia di addebito della separazione, non rilevavano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto, ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che da soli potevano giustificare la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge.


(Tribunale di Rimini, n. 82 dell’1.2.2021)

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