LASCIA LA FIGLIA IN AUTO: CONDANNATO A RISARCIRLA
Un padre lasciava la figlia nell’auto ferma in un parcheggio, per presentarsi dai Carabinieri dove era stato convocato per essere identificato. Tribunale e Corte d’Appello ritenevano evidente la responsabilità dell’uomo. La pena veniva stabilita in secondo grado in quattro mesi di reclusione oltre che al risarcimento del danno in favore della figlia costituitasi parte civile. Ricorso in Cassazione la sua difesa provava a ridimensionare l’accusa a suo carico e forniva la propria versione dei fatti. In particolare spiegava che quel giorno si era presentato presso la caserma dei Carabinieri dove era stato convocato per essere identificato e aveva lasciato la figlia minore, che all’epoca aveva 5 anni, da sola nell’auto parcheggiata con cui era giunto fin lì, ritenendo impossibile anche solo ipotizzare un pericolo potenziale per la vita e l’incolumità della figlia. Specificamente, evidenziava il brevissimo lasso di tempo durante il quale la bambina, che dormiva, era rimasta da sola, inoltre il veicolo era stato parcheggiato all’ombra e la giornata era mite, il finestrino era stato lasciato con un’apertura di dieci centimetri; la bambina era assicurata al seggiolino e non poteva intraprendere alcuna azione pericolosa. La difesa mirava quindi a ritenere la condotta dell’uomo priva dei presupposti per sostenerne l’offensività.
La Corte di Cassazione però sottolineava che elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci era integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto e da cui derivasse uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.
Era stato accertato in primo ed in secondo grado lo stato di pericolo per la bambina, all’epoca non autosufficiente né in grado di gestire i profili di pericolosità correlati al suo essere da sola a bordo di un veicolo, in più, indipendentemente dalle azioni che la minore avrebbe potuto porre in essere, la vettura si trovava nel parcheggio posteriore di un supermercato, senza barriere all’ingresso e, quindi aperto all’accesso di qualunque soggetto, che avrebbe potuto aprire la portiera del veicolo approfittando dell’apertura del finestrino e dall’interno della caserma dei Carabinieri il genitore non poteva sorvegliare la vettura, né poteva avere contezza del tempo necessario per svolgere l’incombente per cui era stato convocato.
Quest’ultima eventualità rendeva evidente lo stato di pericolo alla quale la bambina inconsciamente era stata sottoposta.
La Corte quindi confermava la condanna per l’uomo a quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno patito dalla figlia.
Cass. pen., sez. IV, n. 27883 del 19.7.2021
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