NON SI FERMA DAVANTI AI “NO” DELLA DONNA CORTEGGIATA: E’ STALKING.
Un uomo finiva sotto processo per essere stato troppo invasivo e per non essersi fermato davanti ai molteplici rifiuti della donna che corteggiava con troppa insistenza. Tribunale e Corte d’Appello concordavano sulla condanna per il reato di stalking, ritenendo inequivocabile il comportamento da lui tenuto per anni nei confronti della vittima. Era stato appurato, infatti, che l’uomo aveva chiamato ripetutamente la donna e le aveva inviato molteplici messaggi, l’aveva pedinata in auto e si era presentato sul suo luogo di lavoro, le aveva inviato doni, pretendendo che li accettasse e aveva dichiarato a terze persone il proprio (unilaterale) progetto di vita insieme a lei.
Questo atteggiamento ossessivo da parte dell’uomo aveva causato alla donna un perdurante stato di ansia, di stress e di paura, costringendola a cambiare le abitudini di vita, anche in ambito professionale. L’uomo non concorde con la condanna ricorreva in Cassazione e tramite la sua difesa forniva la propria versione della vicenda, sostenendo di avere messo in pratica un corteggiamento improntato alla cortesia, mai invasivo o molesto, non era stata dimostrata la modificazione delle abitudini di vita da parte della persona offesa. Ma secondo la Corte non vi erano i presupposti per mettere in discussione la condanna in quanto era evidente la rilevanza penale della condotta costituita dal reiterato avvicinamento alla persona offesa attraverso messaggi e telefonate, ma anche, più concretamente, con il presentarsi dell’uomo allo studio della donna, nelle aule di udienza e in altri luoghi da lei frequentati e, infine, nell’insistere per ottenere appuntamenti con lei. Era dunque evidente la gravità del comportamento tenuto dall’uomo, soprattutto alla luce della segnalazione compiuta alle forze dell’ordine da cui emergeva il comportamento ossessivo, intrusivo, petulante, molesto e da lei non tollerato tenuto dall’uomo. Inoltre, la donna aveva apertamente e più volte respinto le avances, dimostrando chiaramente di non gradire quel corteggiamento né di condividere i programmi di vita insieme ipotizzati dall’uomo.
Un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima a ciò manifestamente contraria e realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa, è lesivo della sua sfera di libertà. Alla luce di questo principio la Corte rigettava il ricorso, confermando la condanna per stalking.
Cass. pen., sez. V, n. 26529 del 12.7.2021
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