POCHI EPISODI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI SUOI ALUNNI: MAESTRO CONDANNATO
La Corte d’Appello di Milano riformando la sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Milano, assolveva un maestro d’infanzia dal reato di maltrattamenti per avere aggredito fisicamente e moralmente i suoi alunni.
Il Procuratore ricorreva in Cassazione lamentando la riqualificazione del reato da maltrattamenti in percosse e dell’inattendibilità dei testimoni. Anche secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva erroneamente fondato la nozione di abitualità, tipica del reato di maltrattamenti, su dati quantitativi e non qualitativi, ovvero sul numero limitato di episodi di violenza fisica rilevati dalle telecamere, giustificati dall’esigenza di mantenere l’ordine nella classe.
La Cassazione evidenziava che il reato di maltrattamenti non presupponeva che ogni singola condotta di violenza morale o fisica costituisse di per sé reato, purché tali condotte fossero legate tra loro da un nesso di abitualità. Non era necessario che tali comportamento venissero posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche per un breve periodo, ma soprattutto ciò che rilevava era la vessazione della vittima, la quale veniva posta in grave stato di soggezione di fronte alla figura maltrattante.
La Corte concordava anche con l’errata valutazione dei testimoni da parte dei giudici di secondo grado i quali avevano dato rilevanza solo alle dichiarazioni rese dai testimoni a discarico, i quali negavano atteggiamenti violenti del maestro, tale decisione però escludeva erroneamente tutte le azioni attribuite al maestro non ontologicamente violente o non costituenti reato, senza valutarle nella loro attitudine a umiliare gli alunni.
La Corte quindi accoglieva il ricorso del Procuratore della Corte d’Appello di Milano, annullava la sentenza impugnata e rinviava a diversa sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, n. 24462 del 22.6.2021
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