SENTENZA DEL GIORNO 28.2.2025

da | Feb 28, 2025 | Uncategorized

PRELEVA CON LA CARTA DI CREDITO DEL PADRE: LA PRASSI FAMILIARE NON IMPEDISCE IL CONFIGURARSI DEL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA.

Un ragazzo di 25 anni finiva sotto accusa dopo la segnalazione fatta dal padre, il quale notava un utilizzo sospetto della propria carta di credito. Si scopriva che il figlio utilizzava la carta per reperire i soldi necessari all’acquisto di droga. A tale condotta faceva seguito una condanna in primo grado per indebito utilizzo dello strumento di pagamento elettronico del padre, confermata in appello. Con ricorso per cassazione il difensore del giovane lamentava il mancato riconoscimento della non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti. Secondo la difesa, la causa di non punibilità può trovare applicazione in ragione del prevalente interesse di tutelare il bene giuridico dell’onore e dell’unità familiare. La difesa osservava che l’utilizzo della carta di credito da parte del giovane rientrava nella consuetudine familiare, e il fatto che fosse in possesso della carta e del pin presupponeva l’esistenza di un consenso (espresso o implicito) del padre. La Cassazione evidenziava che l’esimente per i fatti commessi in danno di congiunti non è applicabile al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito laddove la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato, la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre l’esimente prevista dal Codice Penale concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale, che ne preclude l’applicazione in via analogica. In sintesi, il quadro normativo non permette di ricondurre la figura criminosa centrale nel processo nell’alveo delle previsioni dei reati contro il patrimonio, disciplinati dal Codice Penale, ed ai quali soli è riferibile la speciale causa di non punibilità ipotizzata per i fatti commessi in danno di congiunti, posto che la ragion d’essere di tale eccezionale norma di favore, pur volta a cautelare i rapporti familiari, che assumono risalto anche sul piano dei valori costituzionali, non può essere arbitrariamente esportata a copertura di condotte che offendono anche, ma non solo, i diritti patrimoniali del titolare della carta. L’esistenza di una prassi familiare non può giustificare il consenso, nemmeno implicito, del padre all’utilizzo della carta da parte del figlio in quel preciso momento ed a quello scopo, cioè per l’acquisto di droga. La Corte rigettava dunque il ricorso.

Cass. pen., sez. II, n. 7651 del 25.2.2025

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