TELECAMERE: IL COMUNE NON HA TITOLO PER ORDINARNE LA RIMOZIONE AL CITTADINO.
Un comune della provincia di Potenza ordinava ad un cittadino di rimuovere alcuni abusi edilizi tra cui delle telecamere di videosorveglianza, contro questa misura municipale l’interessato proponeva con successo ricorso al TAR che accoglieva le censure. Con particolare rifermento alla telecamera, la quale aveva un angolo di ripresa che eccedeva la proprietà privata, in quanto era posizionata a sbalzo all’esterno della proprietà privata con ripresa su area pubblica oltre che sul cancello di accesso all’abitazione, atteso che l’installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del DPR n. 380 del 2001. Fermo restando che il ricorrente deve sicuramente rispettare quanto disposto dal Garante Privacy, il quale prevede che gli impianti di videosorveglianza delle abitazioni: a) devono avere telecamere con angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti, e non devono riprendere immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi); b) con la puntualizzazione che può essere estesa la ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenza soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo e sulla base di un legittimo interesse, adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione. Il Testo Unico dell’Edilizia non richiede particolari licenze per l’installazione di telecamere senza un rilevante impatto visivo. Ma occorre sempre fare i conti con le indicazioni del Gdpr in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, nel caso di specie, il Comune non ha alcun titolo per ordinare la rimozione delle telecamere.
TAR Basilicata, sez. I, sent., n. 38 del 15.1.2025
0 commenti