SCRITTURA TRA EX CONVIVENTI: VALIDITA’ ED EFFICACIA.
Il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo col quale ingiungeva ad una donna di pagare all’ex convivente la somma di oltre € 380.000,00 in forza di una clausola contenuta in una scrittura privata sottoscritta tra le parti a transazione e a definizione degli aspetti economico-patrimoniali e a quelli relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio. Su opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla donna, il Tribunale, accogliendo la sua difesa, rilevava che con tale accordo, avente natura transattiva, le parti avevano regolato gli aspetti sull’affidamento e sul mantenimento del figlio oltre ad aspetti economici e così dichiarava la risoluzione dell’accordo per grave inadempimento dell’uomo che non aveva provato di aver regolarmente adempiuto al proprio obbligo di mantenimento del figlio minore. In particolare, infatti, l’accordo prevedeva che la donna si impegnasse, quale proprietaria di un immobile, a venderlo e a riconoscere all’uomo il prezzo con riconoscimento di debito finalizzato alla equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dall’uomo alla prima famiglia e al primo figlio con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia e al secondo figlio. I giudici d’appello, invece, riformava la decisione di primo grado, respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo accogliendo, dunque, le doglianze dell’uomo. Secondo la Corte, gli obblighi previsti a carico delle parti non sono tra loro sinallagmatici, essendo il mantenimento della prole un obbligo che per legge ricade su ciascun genitore, non possono esperirsi i rimedi dell’eccezione d’inadempimento e della risoluzione del contratto per inadempimento. Vista l’assenza di un rapporto di sinallagmaticità tra le obbligazioni di mantenimento del figlio minore assunte dal padre e l’obbligo della donna di corrispondere al padre di suo figlio il ricavato della vendita dell’immobile, quest’ultima non poteva giustificare il proprio mancato adempimento alle obbligazioni sancite dalla scrittura eccependo l’inadempimento della controparte. La vicenda giungeva in Cassazione. Appurato che tali accordi rientrano nell’autonomia negoziale delle parti, la Corte precisa anche che ai fini dell’interpretazione di dette clausole è necessario in via principale verificare il significato letterale che le parti hanno inteso attribuire a dette condizioni oltre alla generale volontà delle parti stesse. La clausola relativa ai € 380.000 che la donna si impegnava a versare all’ex convivente, secondo la Cassazione, deve essere letta nel suo insieme e già dal significato letterale emerge la condizionalità con l’assolvimento degli obblighi di mantenimento, laddove inadempiuti.
In tal modo, è del tutto legittimo che una delle parti, nell’ambito di un accordo con l’ex convivente sul mantenimento del figlio (questo lo scopo) e sulla sostanziale sistemazione dei profili patrimoniali (ma sempre in funzione del figlio), abbia riconosciuto un debito, del tutto disancorato dall’assunzione dell’obbligo ex lege, nonostante sia spiegata, nell’atto complessivo, la causa concreta del riconoscimento, la equiparazione dei diritti dei figli delle due famiglie dell’uomo. Erronea la conseguente della Corte d’Appello sulla non possibilità di una risoluzione per inadempimento. La risoluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione «a latere» ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dal codice civile in tema di interpretazione dei contratti.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 1324 del 20.1.2025
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