SENTENZA DEL GIORNO 10.1.2025

da | Gen 10, 2025 | Uncategorized

L’OMESSO AVVISO DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE NON RILEVA IN CASO DI RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO DI ALCOLTEST.

Il Tribunale di Torino assolveva l’imputata del reato di guida sotto l’influenza di alcool, aggravato dall’essere il fatto commesso da persona minore degli anni 21 e neopatentata. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, l’imputata veniva coinvolta in un sinistro stradale per avere tamponato la vettura che la precedeva, fermatasi per lasciar passare un pedone. Condotta presso l’ospedale a causa del trauma subito, veniva raggiunta dalla polizia municipale, la quale richiedeva gli esami medici finalizzati a verificare il tasso alcolemico e i livelli tossicologici alla quale si rifiutava di sottoporsi. Il Tribunale riteneva però, che l’illecito penale non poteva perfezionarsi in quanto mancava dell’avviso al difensore, aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui è applicabile la disciplina contenuta nell’art. 114 disp. att. cod. Proc. Pen., ossia che la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, anche per la configurabilità del rifiuto. Inoltre, considerava non integrata alcuna ipotesi di reato sia perché la richiesta di accertamento sanitario non veniva rivolta all’interessata dalla polizia giudiziaria, ma dal personale medico, così esulando dalla fattispecie legale, sia perché non poteva considerarsi accertamento eseguito nell’ambito di un necessario protocollo sanitario poiché non risultavano necessarie cure nei confronti dell’incidentata. Il PM ricorreva in Cassazione, la quale ha evidenziato che si è contrapposto al suddetto orientamento giurisprudenziale, un ulteriore orientamento ormai consolidato, a mente del quale l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoposti all’accertamento. I giudici chiariscono che l’avvertimento è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza e che l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Altrettanto consolidato è il principio secondo il quale in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. Il procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza è in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest, ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7 del Codice della Strada.

Cass. pen., sez. IV, n. 47324 del 23.12.2024

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