CIRCOLAZIONE STRADALE: PER LA CASSAZIONE RIPORRE FIDUCIA NELLA DILIGENTE CONDOTTA DEGLI ALTRI AUTOMOBILISTI RAPPRESENTA DI PER SE’ CONDOTTA NEGLIGENTE.
La vicenda giudiziaria traeva origine da un sinistro verificatosi il 18 ottobre 2006, dove due auto si scontravano. Il conducente della prima auto conveniva la proprietaria della seconda auto (al momento del sinistro guidata da diverso soggetto) dinanzi al Giudice di Pace, per sentirla condannare al risarcimento del danno di € 954,00, oltre rivalutazione e interessi, previa declaratoria della responsabilità esclusiva dell’altro conducente. La proprietaria della seconda auto si costituiva contestando la richiesta attorea e ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro occorso fosse proprio di parte attrice e proponeva dunque una domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del maggior danno di € 1.452,00 arrecato alla sua autovettura. Il Giudice di Pace dichiarava però l’esclusiva responsabilità del conducente dell’auto di parte convenuta per la causazione del sinistro e, per l’effetto, condannava la proprietaria dell’auto al ristoro di € 883,14 a favore di parte attrice.
Insoddisfatta, la proprietaria della seconda auto proponeva appello dinanzi al Tribunale, chiedendo che fosse accertata l’esclusiva responsabilità del proprietario della prima auto nella causazione dell’incidente o, in subordine, il concorso di colpa di quest’ultimo. La decisione di primo grado veniva però confermata, con la sola riduzione dell’importo risarcibile a € 783,14, oltre rivalutazione e interessi. La donna non ci stava e ricorreva in Cassazione, la quale affermava che in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili.
In applicazione di tale principio di diritto, rinviava la causa al Tribunale, onerandolo di accertare se la condotta di guida del conducente della seconda auto sia stata imprevedibile e se il proprietario della prima auto abbia avuto o meno il tempo per effettuare le manovre che avrebbe consentito di evitare il sinistro.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 30089 del 21.11.2024
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