BAR CON TELECAMERE INSTALLATE SENZA SEGNALAZIONI E SENZA LICENZA: SANZIONATO.
La questura di Bologna effettuava un sopralluogo, unitamente all’Ispettorato del lavoro, in un pubblico esercizio riscontrando, tra l’altro, l’installazione di numerose telecamere dentro e fuori al locale, senza alcun segnale di avvertimento e in carenza del provvedimento autorizzatorio di legge, in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
L’Autorità ha aperto quindi un’istruttoria che si è conclusa con l’applicazione di una severa misura punitiva. Per quanto riguarda la mancanza del cartello gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi. Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento stesso, mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi. Nelle linee guida si prevede inoltre, che tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni e posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona per consentirgli di stimare quale sia coperta da una telecamera, in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. Con riferimento alla tutela dei lavoratori, gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Il bar veniva dunque condannato al pagamento di una sanzione di euro 5.000,00.
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 467 del 17 .7.2024.
0 commenti