VACCINI NON OBBLIGATORI: Sì AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER MANCATO CONSENSO INFORMATO.
Così la Cassazione ha confermato la condanna di un’azienda sanitaria locale al risarcimento di 10.000 euro per i parenti di un neonato sottoposto ad una vaccinazione non obbligatoria, stante l’assenza di consenso informato. Nel caso di specie i genitori del bambino avevano richiesto il risarcimento danni sia per l’insussistenza di un valido consenso informato sia per gli evidenti gravi danni conseguenti alla somministrazione del vaccino, in particolare nell’immediato si verificavano reazioni avverse e nell’arco di breve tempo il bimbo, nato sano, risultava colpito da una progressiva grave regressione psico fisica, che lo portava alla perdita del linguaggio, del controllo corporeo e a sviluppare una significativa aggressività con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale a carico del minore, dei genitori e della sorella, in quanto il normale assetto della vita familiare risultava completamente sconvolto dalla necessità di privilegiare le esigenze di cura, di accudimento e di sorveglianza del minore. Dopo il rigetto in primo grado e il parziale accoglimento in appello, i genitori proponevano ricorso per Cassazione lamentando che il giudice di secondo grado aveva accolto solo la domanda relativa al consenso informato e non anche quella relativo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a carico del minore, dei genitori e della sorella. Per la Cassazione, la Corte d’Appello aveva correttamente riconosciuto il deficit informativo in capo alla Asl sui rischi di eventuali reazioni fisiche conseguenti all’esecuzione della vaccinazione (e di conseguenza riconosciuto il risarcimento danni per euro 10.000), negando, tuttavia, l’esistenza della prova del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e tutti i problemi fisici e psicofisici che dopo poco si sono manifestati a carico del minore. Infatti, sulla base delle più accreditate ricerche scientifiche – ha chiarito la Cassazione – non vi è alcuna connessione causale tra lo sviluppo dell’autismo e la somministrazione dei vaccini. In caso di vaccinazione non obbligatoria, la Suprema Corte ha chiarito che, se non sussiste un valido consenso informato dei pazienti, l’Asl deve essere condannata al risarcimento danni, dal momento che, se informati sui rischi, i soggetti coinvolti avrebbero potuto non procedere con la somministrazione.
Cass. civ., sez. III, 7.11.2024, n. 28691
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