SENTENZA DEL GIORNO 6.11.2024

da | Dic 16, 2024 | Uncategorized

PUNTA LE PROPRIE TELECAMERE VERSO LE PORTE E LE FINESTRE DEI VICINI: SANZIONATO.

Un cittadino in lite con alcuni vicini di casa decidevano di posizionare delle telecamere di sorveglianza sul muro della sua abitazione rivolgendo il cono di ripresa verso porte e finestre altrui, rivendicando la proprietà di tutta l’area ripresa. A seguito del reclamo di un interessato l’Autorità incaricava il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza di effettuare un sopralluogo che confermava l’orientamento delle telecamere verso la proprietà altrui, rilevando che le riprese risultavano idonee a inquadrare anche aree, di fatto, di pertinenza dei segnalanti, l’Ufficio invitava il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure idonee a circoscrivere l’angolo di visuale delle telecamere, escludendo dalla ripresa aree di non pertinenza quali le porte secondarie e le finestre delle private abitazioni dei segnalanti che si affacciavano sul vicolo. Ma il titolare del trattamento non aderiva alle richieste dell’Autorità specificando che le porte dei segnalanti erano state realizzate abusivamente sul muro perimetrale, che l’area oggetto di ripresa costituiva proprietà esclusiva e non risultava gravata da alcun diritto in favore di soggetti terzi. La normativa prevede la possibilità di installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti. Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo adeguatamente documentate il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione però che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente agli accessi alla propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace. Non sono invece consentite le riprese di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza e le riprese di aree di pertinenza di terzi. In considerazione della determinazione del titolare del trattamento di non modificare il cono di ripresa, nonostante i rilievi dell’Autorità, il Garante riteneva di applicare una sanzione amministrativa di 400 euro ordinando di limitare il cono di ripresa delle telecamere.

Provvedimento n. 549 del 12.9.2024

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