SENTENZA DEL GIORNO 25.6.2024

da | Dic 16, 2024 | Uncategorized

MARITO AFFETTO DA GRAVE MALATTIA: GLI VA ASSEGNATA LA CASA CONIUGALE.

Una donna depositava presso il Tribunale un ricorso per la separazione giudiziale dal marito, chiedendo che venisse addebitata al marito, con disposizione di affidamento condiviso dei figli e assegnazione a sé della casa coniugale, oltre a un mantenimento per sé e per i due figli minori. La donna esponeva che dall’unione erano nati due figli, attualmente minori, e che la famiglia aveva vissuto nella casa di proprietà del suocero concessa in comodato d’uso alla coppia prima del matrimonio. La moglie riferiva di svolgere attività lavorativa con contratto a chiamata, mentre il marito era socio di una società, oltre al fatto che quest’ultimo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale ma che aveva preferito indugiare nella richiesta di separazione atteso che il coniuge nel frattempo si era ammalato gravemente. Il marito si costituiva, deducendo di versare in condizioni di salute gravi, negando la relazione extraconiugale, riferendo che, invece, era la moglie che aveva intrattenuto relazioni stabili e concludeva chiedendo l’addebito della separazione alla moglie, l’assegnazione della casa coniugale in considerazione delle proprie condizioni di salute, il collocamento paritario dei bambini e negando un mantenimento in favore della moglie, atteso che la stessa aveva sempre lavorato a tempo pieno. Il Giudice, a seguito della prima udienza, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando, in maniera condivisa i figli minori, ponendo a carico del marito l’obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla per la moglie, e assegnava la casa coniugale al marito in considerazione della gravità della patologia di cui era affetto. Con riferimento alla decisione sull’assegnazione della casa coniugale, aveva valutato che la moglie, unitamente ai figli minori, si era trasferita da qualche mese dai genitori, mentre il marito era rimasto in casa e, a causa della gravissima malattia, si sottoponeva a cicli di terapie. Deriverebbe, dunque, un notevole pregiudizio dal trasferimento in un’altra abitazione del marito, considerando, altresì, che lo stesso dovrebbe reperire un’abitazione adatta alle sue necessità e alle sue gravi condizioni di salute. Tale decisione non contrastava con l’interesse dei figli minori, bensì si affiancava nella misura in cui si deve considerare la necessità di assicurare condizioni di vita quanto più possibile serena e stabili per il padre, unitamente ai momenti di condivisione di vita con i bambini.

Trib. Perugia, sez. I – civ., ord., 22.3.2024

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