SENTENZA DEL GIORNO 24.7.2024

da | Dic 16, 2024 | Uncategorized

AUTOMOBILE RUBATA IN OFFICINA: L’INDENNIZZO DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE DEL MEZZO.

Da una officina meccanica veniva sottratta l’automobile di un cliente, affidata per alcune riparazioni. Il cliente richiedeva il risarcimento del danno alla società proprietaria del veicolo nei confronti del titolare dell’officina. Per i giudici di merito non vi erano dubbi sulla responsabilità attribuibile all’officina per la sottrazione della vettura. In primo grado, però, veniva respinta l’istanza risarcitoria, poiché, secondo i giudici, mancavano prove certe sull’ammontare del danno. In secondo grado, invece, i giudici evidenziavano i dati essenziali forniti dalla società in merito alle caratteristiche del suo veicolo (immatricolazione, prototipo, tipo di alimentazione, chilometraggio), e ritenevano possibile, in base ad essi, stabilire, tramite anche la consultazione di siti specializzati, che il valore dell’auto era, all’epoca dei fatti, pari a 7.200 euro, come confermato dal preventivo rilasciato da un’altra autofficina. Il titolare dell’officina ricorreva in Cassazione, mettendo in dubbio il quantum del risarcimento sancito in appello. Per il legale era palese l’errore commesso dai giudici di secondo grado e consistito nell’avere assegnato valore di prova legale alle valutazioni dei veicoli rinvenute su siti specializzati, comunque inidonee, a suo parere, ad esprimere il valore della vettura rubata. La Cassazione però riteneva provati la tipologia del veicolo oggetto di furto, l’anno di immatricolazione, la potenza del motore, il tipo di alimentazione e il chilometraggio, e chiariva che legittimamente, sulla base di tali dati di fatto, si era proceduto alla liquidazione del danno, utilizzando valutazioni provenienti da un sito web, ritenuto attendibile perché neutrale e perché confortato da un preventivo di acquisto. Ciò in coerenza con il principio secondo cui le informazioni desunte da riviste o siti specializzati sono idonee a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, fatta salva la prova contraria. Era quindi corretta l’informazione tratta dalla consultazione di un sito web e confermata da un preventivo prodotto in giudizio. La Corte rigettava il ricorso.

Cass. civ., sez. II, ord., n. 17136 del 21.6.2024

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