ZTL: PIU’ INFRAZIONI, UN’UNICA MULTA.
La vicenda in esame origina dall’opposizione presentata con separati ricorsi da un’automobilista avverso 58 verbali notificati in notificati in quattro tranches, elevati dalla Polizia Municipale all’opponente per aver circolato nella zona a traffico limitato sprovvista di autorizzazione. La donna deduceva di essere incorsa in errore incolpevole, convinta di essere ancora titolare del permesso di circolare nella zona a traffico limitato, non avendo l’amministrazione comunale inviatole alcuna comunicazione a distanza di circa due anni dal cambio di residenza, né avrebbe mai irrogato e notificato alcuna sanzione amministrativa prima di quelle oggetto di impugnazione. Sia in primo che in secondo grado, i giudici, in parziale accoglimento dei ricorsi, annullavano tutti i verbali tranne uno. Il Comune ricorreva in Cassazione. La Corte affermava che nel caso di specie le trasgressioni compiute dall’automobilista non integrano un’ipotesi di concorso formale, il quale richiedeva l’unicità dell’azione o dell’omissione produttiva della pluralità di violazioni: le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono, semmai, essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo, ai sensi della legge vigente ratione temporis, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono e alle modalità della condotta. La Corte quindi confermava la soluzione adottata dal giudice di secondo grado, il quale aveva ritenuto valido ed efficace un unico verbale di contestazione, non trattandosi di escludere l’elemento soggettivo del trasgressore con riferimento alle violazioni successive, quanto piuttosto, di elidere la valutazione delle violazioni amministrative successive alla prima. Le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono essere dunque considerate come un’unica infrazione. Il ricorso del Comune veniva quindi rigettato.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 19680 del 17.7.2024
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