LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ RESPONSABILE NON SOLO PER LA MANUTENZIONE DELLA CARREGGIATA MA ANCHE DELLE BARRIERE LATERALI, COME I GUARDREIL.
La vicenda traeva origine da un incidente verificatosi sulla tangenziale, dove un uomo perdeva il controllo dell’autovettura, andando a schiantarsi contro la barriera guard-rail che, priva della parte arrotondata non continua, penetrava nell’abitacolo. A seguito dell’incidente, il conducente moriva. Così i familiari dell’uomo adivano il Tribunale di Modena, citando in giudizio l’Anas S.p.a. per sentirne accertare la corresponsabilità nella causazione del sinistro e ottenerne la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Secondo la difesa, infatti, l’Anas sarebbe stata onerata di curare la manutenzione della barriera guard-rail il cui stato avrebbe, in parte, determinato il decesso del loro caro. La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Modena che, seguendo la prospettazione della convenuta e senza nemmeno disporre una consulenza tecnica d’ufficio, decideva di attribuire al defunto la responsabilità esclusiva per l’incidente. La Corte d’appello di Bologna riformava la decisione a seguito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, dichiarando la corresponsabilità di Anas s.p.a. per il 30% nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della stessa al risarcimento di circa € 150.000,00. Anas ricorreva in Cassazione, dove la corte confermava, però, la sentenza impugnata, ribadendone peraltro la correttezza nella misura in cui aveva rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione di Anas S.p.a. (la quale riteneva che il tratto di strada ove si era verificato l’incidente fosse sottoposto alla competenza del Comune di Modena), sul presupposto che mai nel corso del giudizio di primo grado la convenuta avesse contestato l’esistenza del rapporto di custodia che, quale gestore, aveva rispetto al bene. Si evidenziava, inoltre, che la custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non era limitata alla sola carreggiata, ma si estendeva anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della rete stradale. Pertanto la Pubblica Amministrazione è onerata di svolgere adeguati interventi manutentivi sulle menzionate barrire, violando altrimenti sia le norme specifiche che impongono determinati standard di sicurezza sia i principi generali in tema di responsabilità civile. Altresì, ove si lamenti un danno derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza delle barriere laterali, la circostanza che alla causazione del pregiudizio abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea a integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo . La Corte dunque rigettava il ricorso di Anas.
Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 11950
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