SENTENZA DEL GIORNO 13.5.2024

da | Dic 16, 2024 | Uncategorized

LE SPESE STRAORDINARIE DEL FIGLIO SI RIPARTISCONO IN MISURA PROPORZIONALE AL REDDITO DI CIASCUN CONIUGE.

La vicenda giudiziaria traeva origine dal contrasto tra due ex coniugi relativo alle spese straordinarie del figlio. Nella sentenza di divorzio che confermava le condizioni concordate in sede di separazione personale, non si statuiva nulla con riferimento alle spese straordinarie. Negli anni il figlio aveva poi deciso di frequentare una università privata e fuori sede, la madre aveva agito in giudizio per ottenere il rimborso delle spese sostenute. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato il padre al rimborso della metà degli esborsi sostenuti dalla moglie per il figlio. Avverso tale pronuncia l’uomo proponeva appello, il quale accoglieva l’impugnazione evidenziando che dovevano intendersi quali spese straordinarie quelle che per la loro rilevanza e la loro imprevedibilità ed imponderabilità esulavano dall’ordinario regime di vita dei figli, ritenendo sulla base di ciò che non rientrassero nelle spese straordinarie quelle scolastiche o quelle relative alla frequentazione di una università privata in sede diversa da quella del luogo di residenza del figlio, poiché, sempre secondo la Corte d’Appello, tali spese erano prevedibili, trattandosi del figlio di due soggetti laureati e liberi professionisti, con elevato livello socio-culturale della famiglia e del figlio stesso, tali da far presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato un’università anche privata, come poi di fatto è accaduto. La donna non ci stava e ricorreva in Cassazione, la quale evidenziava che le spese per gli studi universitari non potevano ricomprendersi nell’assegno di mantenimento ordinario, in ragione del contrasto che si realizzerebbe altrimenti con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, con conseguente rischio di nocumento per il figlio. In tema di mantenimento per i figli, dunque, costituiscono spese straordinarie, da non considerarsi comprese nel mantenimento ordinario, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno di mantenimento, comprese quelle per le spese straordinarie non predeterminabili nel quantum e nel quando, così come le spese da sostenere per gli studi “fuori sede” essendo esse imprevedibili, non potendo stabilire al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento periodico, la sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi. La Corte dunque accoglieva il ricorso della madre.

Cass. civ., sez. I, ord. n. 7169 del 18.3.2024

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