ASSEMBLEA CONDOMINIALE: IL RITARDO NELLA CONVOCAZIONE INFICIA LA DELIBERA?
Nel caso di specie, la proprietaria di un immobile adiva il Tribunale di Roma contro il proprio condominio poiché non era riuscita a partecipare all’assemblea a causa della ricezione tardiva della convocazione. L’attrice, dunque, contestando il ritardo, chiedeva l’annullamento della delibera presa durante l’assemblea. In risposta, il condominio produceva in giudizio la raccomandata di invio della convocazione all’attrice, omettendo tuttavia di indicare l’esito di tale trasmissione. Il Tribunale in primis richiamava la norma civilistica che prevede che l’avviso di convocazione debba essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’adunanza in prima convocazione e in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione era annullabile su richiesta dei dissenzienti o assenti poiché non convocati. Inoltre, richiamava la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 6735/2020) che precisava che l’omessa comunicazione ad un condomino dell’avviso per l’assemblea, rappresentando un vizio procedimentale comporta l’annullabilità della delibera, di conseguenza, la legittimazione a chiedere il suo annullamento spetta solo agli aventi diritto pretermessi sui quali grava l’onere di dedurre e provare la mancata comunicazione. Viene inoltre ribadito il principio, confermato dalla Cassazione, secondo il quale, essendo la convocazione un atto unilaterale recettizio, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, occorre dimostrare la data in cui lo stesso è pervenuto all’indirizzo del destinatario. Nell’ipotesi di invio dello stesso con raccomandata, per la prova del rispetto del termine, è sufficiente dimostrare che la raccomandata inviata sia pervenuta all’indirizzo del destinatario e che, in caso di mancata consegna, sia stato rilasciato l’avviso di giacenza. Premesso ciò, dal momento che nel caso in esame il condominio ha prodotto unicamente l’atto di invio della raccomandata senza provare l’esito dell’invio, il Tribunale accoglieva la richiesta dell’attrice e annullava la delibera impugnata.
Trib. Roma, sez. V, sent., 9.9.2024
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