SENTENZA DEL GIORNO – 27.3.2024

da | Mar 27, 2024 | Uncategorized

A SEGUITO DELLA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA CONIUGALE ALL’EX MOGLIE, L’ASSEGNO DIVORZILE DEVE ESSERE AUMENTATO.

Qualche anno dopo il divorzio di due coniugi, l’ex marito chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie in quanto entrambi i figli maggiorenni non erano più conviventi con la madre. La donna si dichiarava disponibile a rilasciare l’abitazione, ma chiedeva un congruo termine oltre all’aumento dell’assegno divorzile da 800 a 1500 euro mensili. Il Tribunale accoglieva il ricorso presentato dall’ex marito e revocava l’assegnazione della casa coniugale, ma non disponeva l’aumento dell’assegno divorzile alla moglie. La donna reclamava il provvedimento e in sede di reclamo veniva disposto l’aumento dell’assegno. L’ex marito non contento proponeva ricorso per Cassazione dolendosi dell’aumento dell’assegno divorzile nonostante l’ex moglie avesse semplicemente addotto in senso peggiorativo la perdita della casa coniugale, senza però evidenziare le spese sostenute per il reperimento della nuova abitazione, in quanto era andata ad abitare gratuitamente in una casa di proprietà del padre. La Corte però evidenziava che in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite. La Corte dunque rigettava il ricorso, confermando l’aumento dell’assegno divorzile alla ex moglie.

Cass. civ., sez. I., ord., n. 7961 del 25.3.2024

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