PEDONE INVESTITO NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO: LA MANCANZA DELLA SEGNALETICA NON SCAGIONA L’AUTOMOBILISTA.
Lo scenario della vicenda era il parcheggio di un supermercato, dove un pedone veniva investito. L’automobilista agiva in giudizio sostenendo che al momento dell’investimento, il pedone attraversava a piedi il parcheggio, area riservata alla circolazione delle auto e ricoperta da autobloccanti, evidenziando che l’area non fosse dotata di appositi percorsi pedonali ed era priva di adeguata segnaletica orizzontale e verticale per i pedoni. La Corte evidenziava, però, che poteva riconoscersi al pedone una responsabilità concorrente dell’investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circolasse sul margine destro anziché su quello sinistro della carreggiata. Tale violazione, specie quando si verifica di notte in una strada extra urbana non illuminata, si sostanza in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone. Ma questo orientamento non poteva richiamarsi nel caso verificatosi, in quanto i giudici escludevano che il posteggio in questione fosse qualificabile quale area di posteggio ad uso pubblico, e quindi soggetta agli obblighi di segnaletica richiamati dalla ricorrente, inoltre vi era, nel caso di specie, l’assoluta visibilità della presenza della vittima all’interno dell’area incriminata, e l’ininfluenza causale, rispetto alla gravità dell’evento. La Corte rigettava quindi il ricorso.
Cass. pen., sez. IV, n. 11821 del 21.3.2024
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