SEPARAZIONE ADDEBITATA ALLA MOGLIE VIOLENTA
La causa veniva radicata avanti al Tribunale di Napoli il quale pronunciava la separazione dei coniugi con addebito all’ex moglie. La donna non ci stava e appellava la pronuncia, tuttavia la Corte d’Appello confermava la decisione di prime cure, ritenendo sufficiente a confermare l’addebito un episodio di aggressione da parte della donna nei confronti del marito che, in realtà, costituiva uno dei ripetuti episodi di violenza posti in essere dalla donna, a seguito dei quali si era consumata la crisi matrimoniale. La vicenda giungeva in Cassazione dove la donna si doleva del fatto che non fosse stato considerato il fatto che vi fosse una sentenza penale del Tribunale che l’aveva assolta dal reato di maltrattamenti in famiglia per insussistenza del fatto. Tuttavia la Corte evidenziava che il mancato esame di un documento poteva essere denunciato per Cassazione solo nel caso in cui determinasse l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offrisse la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito. Nel caso di specie il mancato esame della sentenza penale non rappresentava alcun fatto decisivo nel contesto della decisione assunta dalla Corte d’Appello che si fondava su una ricostruzione più ampia della crisi matrimoniale della coppia e non avrebbe dunque potuto consentire diverse conclusioni sulla domanda di addebito. Quanto al nesso di causalita tra le violenze e la crisi coniugale, la Corte aveva evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità le violenze fisiche costituivano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore (nel caso di specie la moglie), e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. La Corte dunque non poteva che rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 5171 del 27.2.2024
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