CIMICE NELL’AUTO DELLA EX MOGLIE: NON PUO’ PARLARSI DI INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA DELLA DONNA.
La vicenda giudiziaria aveva inizio dal ritrovamento, da parte di una donna, nella propria auto di una “cimice” ossia di un dispositivo ‘GPS’ dotato di microfono. La donna, di professione avvocato, si attivava subito per andare a fondo nella vicenda e dopo rapide verifiche si appurava che la cimice era stata installata di nascosto dal suo ex marito. Inevitabile il processo dove l’uomo veniva condannato dal Tribunale per il reato di interferenze illecite nella vita privata dell’ex moglie e punito con sei mesi di reclusione e con l’obbligo di risarcire la donna per il danno subito, venendo accertato che l’uomo si era procurato indebitamente notizie attinenti alla vita privata della ex moglie, mediante la cimice che egli stesso aveva istallato all’interno dell’autovettura della donna e che gli aveva consentito di ascoltare le conversazioni compiute all’interno del veicolo. Di diverso avviso i giudici della Corte d’Appello dove l’uomo veniva assolto. La vicenda non finiva qui, e finiva in Cassazione, dove la Corte evidenziava che l’abitacolo di un’autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione, non poteva essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame, esso fosse, sin dall’origine, strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure fosse destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione. Non può parlarsi di interferenze illecite nella vita privata a fronte della condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto un dispositivo tale da consentire la ripresa sonora di quanto accada in quell’auto. Decisiva la constatazione che oggetto della tutela, alla luce del reato di interferenze illecite nella vita privata, era la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nel reato di violazione di domicilio, ossia abitazione od altro luogo di privata dimora o relative appartenenze mentre nell’elenco non era compresa l’autovettura che si trovava sulla pubblica via. La Corte rigettava dunque il ricorso.
Cass. pen., n. 3446 del 29.1.2024
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