CANE A PASSEGGIO CON GUINZAGLIO TROPPO LUNGO AGGREDISCE UN PASSANTE: IL PADRONE E’ RESPONSABILE.
Così finiva sotto accusa una donna, padrona di un cane di grossa taglia, di razza Akita, che durante una passeggiata aggrediva e mordeva una persona. Per i giudici di merito non vi erano dubbi, la padrona dell’animale era colpevole del reato di lesioni personali colpose e la condannavano al pagamento della multa di euro 500. La donna infatti era responsabile per avere indirettamente cagionato alla persona offesa lesioni personali consistite in una ferita all’avambraccio giudicata guaribile in quindici giorni, in quanto aveva omesso di adottare le debite cautele nella custodia del cane, che con guinzaglio lungo circa un metro e mezzo e senza museruola – collocato al braccio della padrona – si era avventato contro una donna e l’aveva morsicata.
La vicenda giungeva in Cassazione dove le obiezioni difensive venivano ritenute prive di fondamento. Soprattutto perché il legale non contestava l’aggressione subita dalla persona offesa a opera del cane, quanto piuttosto la sussistenza del nesso causale fra la condotta della proprietaria dell’animale e l’evento, prospettando che esso sia avvenuto non già per violazione di regole cautelari da parte della padrona del cane, quanto per il comportamento imprudente della persona offesa che, secondo la difesa, si era avvicinata al cane di grossa taglia e ne aveva determinato la reazione, anche in ragione di una pregressa infiammazione all’orecchio dell’animale ignota, ovviamente, alla persona offesa. Ma tale ricostruzione non teneva presente che il proprietario di un cane o chi ne faceva le veci non si esonera da responsabilità con l’uso del semplice guinzaglio, perché non si poteva escludere che l’animale potesse ugualmente aggredire o mordere se non assicurato correttamente al fianco del padrone. Nello specifico episodio oggetto del processo, poi, la dinamica e il fatto, in particolare, che il cane fosse saltato per ben due volte sulla persona offesa, nonostante la padrona avesse cercato di tirarlo a sé con il guinzaglio, vale a dimostrare che la padrona non era stata in grado di gestirlo e custodirlo in modo che non arrecasse danno a terzi. Al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia e quindi egli è tenuto a adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando anche la taglia e la razza di appartenenza. Proprio per questo, la condotta tenuta nell’episodio dalla persona offesa, e consistita nell’avvicinarsi al cane, non può valere a interrompere il nesso di causa fra la condotta colposa della padrona dell’animale e l’evento, posto che la regola cautelare violata dalla padrona è volta a prevenire i rischi collegati anche a comportamenti imprudenti quali quello tenuto dalla persona offesa. La Corte dichiarava dunque inammissibile il ricorso.
Cass. pen., sez. IV, n. 51470 del 28.12.2023
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