ABBRACCIO CON TOCCO FUGACE DEL SENO: E’ VIOLENZA SESSUALE.
L’episodio si verificava vicino ad una scuola dove una ragazzina subiva, in rapida successione, da un uomo, prima un bacio, poi un abbraccio e, infine, il toccamento del seno. Secondo i legali dell’uomo finito sotto processo si trattava di un tocco involontario, ma secondo i Giudici d’Appello vi erano due elementi fondamentali il racconto fatto dalla ragazzina e la frase pronunciata in occasione del palpeggiamento, che confermavano, quindi, la condanna dell’uomo, colpevole di violenza sessuale e sanzionato con quasi due anni di reclusione. La vicenda giungeva in Cassazione dove la difesa dell’uomo insisteva sulla involontarietà della condotta incriminata, a suo avviso, infatti, il contatto con il seno della ragazzina era stato casuale, occasionale ed evanescente, nell’ambito di un approccio con la minore tentato in pubblica via, era mancata la volontà di coartare la libertà di autodeterminazione sessuale della ragazza perché il contatto col seno era avvenuto nel contesto di un abbraccio. Secondo la difesa, quindi, poteva parlarsi di un approccio molesto e fastidioso, nel tentativo di apparire cortese, potendosi al massimo configurare la molestia o la violenza privata, non la violenza sessuale. La Cassazione evidenziava però che tra primo e secondo grado era stato accertato che vi fosse stato un volontario toccamento del seno della ragazza, accompagnato dal commento non gradevole fatto dall’uomo, e ciò era sufficiente per qualificare il fatto come violenza sessuale consumata. Il tentativo di violenza sessuale era configurabile nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si fossero estrinsecati in un contatto corporeo o quando il contatto fosse stato superficiale o fugace e non avesse attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà del reo stesso, mentre per la consumazione del reato era sufficiente che il colpevole raggiungesse le zone genitali o comunque erogene, essendo indifferente che il contatto corporeo fosse di breve durata, che la vittima fosse riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo conseguisse la soddisfazione erotica. Lo sfioramento o il toccamento repentino e insidioso integravano la fattispecie della violenza sessuale consumata. Evidente, dunque, il riferimento al palpeggiamento al seno subito dalla ragazzina, a poca distanza da scuola. Il Ricorso dell’uomo veniva quindi rigettato.
Cass. pen., n. 45732 – 14.11.2023
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