RACCOLTA INDIFFERENZIATA: PER L’INDISCIPLINA DEI CONDOMINI NON E’ RESPONSABILE L’AMMINISTRATORE.
Così il Comune irrogava all’amministratore di condominio una sanzione per l’erroneo utilizzo dei contenitori dei rifiuti differenziati, tale sanzione contestava la violazione della delibera comunale da parte dell’amministratore in quanto, sotto la sua responsabilità, i bidoni non sarebbero stati utilizzati dai còndomini in maniera corretta. A tale sanzione veniva fatta opposizione avanti al Giudice di Pace, il quale però la confermava, stessa sorte anche davanti al Tribunale, in appello. La vicenda finiva, dunque, in Cassazione, ove l’amministratore evidenziava che egli non poteva essere considerato responsabile direttamente per la sanzione in quanto sarebbe mancato il presupposto stesso della sanzione amministrativa. In nessuna parte della delibera, vi era infatti scritto che i bidoni fossero di proprietà del condominio e pertanto non vi sarebbe stato un obbligo di custodia degli stessi da parte del condominio e tanto meno per l’amministratore.
Tale sanzione, quindi, sarebbe stata illegittimamente irrogata basandosi su una responsabilità oggettiva, per non avere il condominio e il suo amministratore impedito il fatto altrui dell’uso non corretto dei bidoni. Secondo la Corte, la delibera poteva ben stabilire i limiti e le modalità dell’uso dei bidoni, ma non poteva stabilire sanzione per la trasgressione degli obblighi stessi, inoltre, l’amministratore non era responsabile in solido con i condomini per la violazione del regolamento comunale relativo alle modalità di raccolta dei rifiuti, essendo lo stesso al massimo responsabile per atti propri, omissivi e commissivi. Dunque, un regolamento comunale, per poter validamente irrogare sanzioni per l’uso non corretto dei bidoni della raccolta differenziata, doveva avere una fonte primaria che lo autorizzasse in tal senso, al fine di evitare l’arbitrarietà del potere della pubblica amministrazione sia nell’irrogare sanzioni, sia eventualmente nel decidere autonomamente di non irrogarle. Solo e soltanto con tale norma primaria, quindi, la delibera potrà stabilire delle norme sanzionatorie. Tali norme, però, potranno al massimo sanzionare i condomini, ma non potranno colpire l’amministratore dato che egli non è responsabile in solido per l’eventuale errato utilizzo dei bidoni della spazzatura in tutti i condomini amministrati. La Corte dunque accoglieva il ricorso dell’amministratore, disponendo la disapplicazione del regolamento comunale in questione, nella parte in cui prevedeva una sanzione per i condomini e l’amministratore che non avessero debitamente custodito i bidoni, e cassava la sentenza impugnata.
Cass. civ., sez. II, ord. n. 29427 del 24.10.2023
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