PARRUCCHIERA PROVOCA USTIONI ALLA CLIENTE: E’ COLPA PROFESSIONALE?
Una parrucchiera provocava ustioni di secondo e terzo grado al cuoio cappelluto di una cliente, a suo carico l’accusa di aver lasciato in posa prodotti per la decolorazione dei capelli oltre il tempo necessario causando per imperizia e negligenza lesioni colpose gravi. La vicenda giungeva in Cassazione dove la Corte ribadiva che alla donna era stato contestato di aver cagionato per colpa lesioni gravi alla cliente, escludendo che le pur gravi lesioni fossero riconducibili all’area degli infortuni sul lavoro o a quella dell’igiene del lavoro, difettando in capo alla parrucchiera la qualità datoriale nel rapporto instauratosi con la cliente. Doveva inoltre escludersi che la condotta fosse riconducibile all’ambito della colpa professionale limitata a chi esercitava una professione intellettuale. Difatti, per “colpa professionale” doveva intendersi soltanto quella di chi esercitava una professione intellettuale, prevista dalla norma del codice civile con esclusione di chiunque esercitasse in modo professionale una certa attività. Nel caso di specie doveva dunque annullarsi la sentenza impugnata, in quanto sulla questione aveva erroneamente deciso il Tribunale anziché il giudice di pace quando, in tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito che la competenza del giudice di pace fosse esclusa solo per coloro i quali esercitavano una delle professioni intellettuali disciplinate dall’articolo 2229 codice civile, e nel caso di specie non poteva parlarsi di colpa professionale.
0 commenti