L’EX MOGLIE CHE LASCIA IL LAVORO PER OCCUPARSI DELLA FAMIGLIA HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE, A NULLA RILEVANO I PERCHE’ DELLA SUA SCELTA.
Tribunale e Corte d’Appello negavano l’assegno divorzile all’ex moglie a seguito dello scioglimento del matrimonio. Quest’ultima non ci stava e ricorreva in Cassazione dolendosi del fatto che i giudici di merito avessero ritenuto irrilevante la situazione di disparità reddituale tra gli ex coniugi, finendo per giustificare con la sua autosufficienza economica il rigetto della domanda di attribuzione dell’assegno. Tenendo invece conto della funzione perequativo-compensativa dello stesso, il giudice avrebbe invece dovuto effettuare una valutazione in concreto sull’adeguatezza del reddito della donna, rapportandolo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Nel caso di specie la Corte d’appello aveva affermato che non vi era la prova che il contributo della moglie alla vita comune avesse comportato serie rinunce ad attività professionali, dipendenti esclusivamente dalla scelta di dedicare maggior tempo ai figli e a lasciare più libero il marito nell’esplicazione della professione medica e di quella parallela di politico. Ma in realtà era irrilevante quale fosse il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall’altro, né rilevava che tale scelta comportasse o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli. Ai fini dell’attribuzione dell’assegno, ciò che contava era il sacrificio lavorativo o professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che fosse necessario che tale sacrificio si sostanziasse in un abbandono del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell’altro coniuge fossero esclusivamente incrementati grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest’ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. Il fatto che il richiedente l’assegno di divorzio avesse sempre potuto continuare a lavorare non assumeva alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia. La Corte dunque accoglieva il ricorso, annullava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello per una nuova decisione.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 27945 del 4.10.2023
0 commenti