COPPIA DI GENITORI CONCEDE IN COMODATO GRATUITO AL FIGLIO LA MANSARDA: A SEGUITO DEL DIVORZIO DEL FIGLIO, LA MANSARDA RESTA ALL’EX MOGLIE.
Così una coppia agiva in giudizio avanzando domanda di rilascio di una mansarda, concessa al figlio in comodato d’uso gratuito e dove quest’ultimo si era poi stabilito con la moglie e in seguito nascevano due figli: la mansarda diveniva dunque abitazione familiare a tutti gli effetti. Tuttavia con il divorzio dei due giovani, veniva assegnata la casa coniugale all’ex moglie, con collocazione dei figli minorenni presso la madre, da qui l’azione dei nonni che agivano, appunto, nei confronti dell’ex nuora per ottenere il rilascio della mansarda deducendo di avere la necessità di rientrare nel possesso della stessa per adibirla ad abitazione di una badante e della relativa famiglia, essendo bisognosi di assistenza 24 ore al giorno. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda di rilascio, la Corte d’appello tuttavia riformava la pronuncia, rigettandola.
Nella vicenda in esame, il giudice aveva escluso che la necessità invocata dai ricorrenti di destinare la mansarda ad abitazione della badante potesse rientrare nella nozione di bisogno richiesta dalla norma e ciò non soltanto perché con il passare degli anni l’insorgere di malattie e la necessità di una particolare assistenza non rappresentava affatto una condizione imprevedibile ed impreveduta; ma anche e soprattutto perché l’abitazione dei comodanti constava di ben 23 stanze (sul punto va dato atto che i ricorrenti, dopo aver fatto presente a p. 3 che la mansarda era composta da 4 vani, oltre cucina e servizi, a p. 12 aggiungono che 23 era il numero totale delle stanze, comprensivo cioè non soltanto del numero delle stanze dell’immobile da essi abitato ma anche del numero dei locali della mansarda per cui era causa), ragion per cui le caratteristiche dell’abitazione dei genitori erano tali da soddisfare ogni esigenza di assistenza anche mediante alloggio all’interno dell’abitazione della badante (con relativa famiglia). In definitiva, il ricorso veniva rigettato e la mansarda restava alla ex nuora.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 27634 del 29.9.2023
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