GESTI SESSISTI NEI CONFRONTI DI DUE DIPENDENTI: CAPO DEL PERSONALE LICENZIATO.
Al capo del personale venivano addebitati due episodi caratterizzati da un comportamento offensivo nei confronti di due lavoratrici, specificamente in un’occasione aveva dato una pacca sul sedere ad una e in un’altra occasione aveva rivolto ad alta voce apprezzamenti sgradevoli verso l’altra lavoratrice intenta a fare delle fotocopie, girata di spalle, spiegando ad un altro dipendente che la donna aveva un bel sedere, nonostante l’età. Il quadro veniva ritenuto inequivocabile e non più tollerabile dall’ente, che metteva alla porta il capo del personale. Tale decisione veniva in un primo momento smentita dal Tribunale, ma poi confermata in Corte d’appello dove veniva riconosciuta l’esistenza della giusta causa di recesso, a fronte dei comportamenti tenuti in azienda dal lavoratore. Inutile anche il ricorso in Cassazione da parte dell’uomo, la Corte infatti evidenziava l’intollerabile gravità delle condotte da lui tenute sul luogo di lavoro nei confronti delle lavoratrici. Innanzitutto, veniva evidenziata la lesione del vincolo fiduciario con l’azienda a fronte dell’enorme disvalore sociale dei gesti e delle parole del lavoratore, mentre era ritenuto irrilevante il mancato strascico penale. I giudici evidenziavano le finalità tutt’altro che goliardiche e cameratesche del gesto – cioè la pacca sul sedere – ricondotto immotivatamente ad una confidenza fra colleghi e la condizione, invece, di profonda mortificazione della lavoratrice palpeggiata, rendendo evidente, quindi, l’obiettiva offensività della condotta, caratterizzata da una volgarità rilevante, anche in relazione al ruolo di capo del personale svolto dall’uomo, nella prospettiva del datore di lavoro che veniva a conoscenza di simili attenzioni verbali e fisiche verso le proprie dipendenti. Senza dimenticare la contrarietà alle basilari norme della civile convivenza e dell’educazione. Impossibile mettere in dubbio la rilevanza ai fini disciplinari dei gesti e delle parole dell’uomo, inoltre, proprio la figura del capo del personale aveva l’obbligo di adoperarsi per il mantenimento di un clima interno rispettoso della dignità e della personalità individuale dei dipendenti. L’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario era consequenziale anche al peculiare ruolo di capo del personale rivestito dal lavoratore ed alle connesse responsabilità ed era connessa anche al venir meno di quel sereno affidamento circa la corretta esecuzione dei compiti affidatigli, in ragione dell’atteggiamento irrispettoso manifestato verso le lavoratrici e verso l’intero ambiente professionale, tanto da avere compromesso l’organizzazione del lavoro all’interno dell’ente anche in ragione del comprensibile turbamento delle relazioni gerarchiche che il capo del personale doveva intrattenere con gli altri dipendenti. Veniva dunque rigettato il ricorso e confermata la giusta causa di licenziamento.
Cass. civ, sez. lav., ord., n. 27363 del 26.9.2023
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